Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell’unione civile
di Carolina Ferro

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Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 14 gennaio, ha approvato i tre decreti legislativi di attuazione dell’art.1 comma 28 della Legge 20 Maggio 2016 n.76, che recano disposizioni in materia di:

  • modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • modifiche ed integrazioni normative per il coordinamento della legge sulle unioni civili con le disposizioni contenute in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti già in vigore;
  • coordinamento in materia penale.

Di particolare rilievo sono le disposizioni in materia di diritto internazionale privato, nella parte in cui è stabilito che il matrimonio, contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso, produce nel nostro Paese gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
È regolata dalla legge italiana anche l’unione civile, o altro istituto affine previsto all’estero, ed ivi costituito da cittadini italiani abitualmente residenti in Italia.
Per i cittadini stranieri, continua ad avere vigore la legge dello Stato di appartenenza.